Milano, 25 gennaio 2022

CIRCOLARE N. 5/2022

Istituzione assegno unico e universale per i figli a carico

(D.L. 230/2021)

Dal 1° gennaio 2022 è possibile richiedere l’”Assegno Unico e Universale”, una misura istituita per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico.

L’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli:

  • è una prestazione erogata mensilmente dall’INPS a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni che ne fanno richiesta mediante un’apposita domanda;
  • spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito;
  • ha un importo commisurato all’ISEE del nucleo familiare.

L’assegno unico universale sostituisce le detrazioni e gli assegni a favore del nucleo familiare e pertanto, dal mese di marzo 2022, non verranno più erogati gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari e non saranno più riconosciute le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni.

Beneficiari

L’assegno spetta:

  • per ogni figlio minorenne e, per i nuovi nati, dal settimo mese di gravidanza, rientranti nel nucleo familiare indicato a fini ISEE dal richiedente.
  • per ogni figlio maggiorenne, in misura ridotta, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
  1. frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
  2. svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
  3. sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  4. svolga il servizio civile universale.
  • per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Per le domande non corredate da ISEE, l’assegno spetta per i figli che rientrerebbero nell’ISEE sulla base di una autocertificazione, ma nella misura minima prevista.

Requisiti soggettivi del richiedente

L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda, e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  1. a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  2. b) sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  3. c) sia residente e domiciliato in Italia;
  4. d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Misura dell’assegno

La misura dell’assegno è variabile in base alla situazione economica del nucleo familiare, come determinata dall’ISEE e dalle sue componenti, tenendo conto del numero e dell’età dei figli a carico.

In generale, l’assegno spetta in misura piena pari a 175,00 euro, ai nuclei familiari con figli minori e con un ISEE pari o inferiore a 15.000,00 euro e si riduce gradualmente fino all’importo minimo di 50,00 euro in caso di ISEE pari a 40.000,00 euro.

Per livelli ISEE superiori a 40.000 euro la misura è sempre quella minima di 50,00 euro.

Modalità di presentazione della domanda ed erogazione del beneficio

La domanda per il riconoscimento dell’assegno deve essere presentata una volta sola annualmente.

La domanda è presentata in modalità telematica all’INPS, ovvero presso gli istituti di patronato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

La decorrenza dell’assegno varia in base al momento di presentazione delle domande:

  • per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno, la prestazione decorre dalla mensilità di marzo;
  • per quelle presentate dal 1° luglio in avanti la prestazione decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.

L’erogazione avviene mediante accredito su Iban ovvero mediante bonifico bancario domiciliato.

Cordiali Saluti

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