Milano, 24 gennaio 2022
CIRCOLARE N. 4/2022
Legge di bilancio 2022
(L. 30.12.2021 n. 234)
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e agevolativa
Riforma dell’IRPEF (art. 1 commi da 2 a 7)
A decorrere dal 2022 gli scaglioni di reddito vengono ridotti a quattro, cui corrispondono le seguenti aliquote:
- fino a € 15.000 aliquota del 23%
- da € 15.001 a € 28.000 aliquota del 25%
- da € 28.001 a € 50.000 aliquota del 35%
- oltre € 50.000 aliquota del 43%
Vengono rimodulate anche le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, i redditi di pensione, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e gli altri redditi.
Abolizione dell’Irap per le persone fisiche (art. 1 comma 8)
A decorrere dal 2022 l’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni.
Resta dovuta per società di capitali, società di persone, società e associazioni professionali ed altri enti, anche non commerciali. Se ancora soggette ad IRAP nel 2021, le persone fisiche esercenti attività d’impresa ed arti e professioni nel 2022 dovranno ancora:
- presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30.11.2022;
- versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30.6.2022 (ovvero entro il 22.8.2022, con la maggiorazione dello 0,4%).
Non sono invece più dovuti gli acconti relativi al 2022.
Bonus 110% (art. 1 comma 28)
Viene ulteriormente modificato l’art.119 del D.L.34/2020 in tema di bonus 110%.
L’utilizzo della detrazione relativa al bonus 110%, sia nel caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, che nel caso di utilizzo diretto nella dichiarazione dei redditi, è soggetto alla richiesta del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta e dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute.
Il visto di conformità non è richiesto solo nel caso in cui il contribuente intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione presentata direttamente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
Modifica alla disciplina per la cessione o lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali (art. 1 comma 29)
La disposizione modifica l’art. 121 del D.L. 34/2020.
In primo luogo, viene estesa anche per le spese sostenute fino all’anno 2024 la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, relativamente ai seguenti interventi:
- recupero del patrimonio edilizio
- efficienza energetica
- adozione di misure antisismiche
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna
- installazione di impianti fotovoltaici
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
- interventi di realizzazione di posti auto nuovi
- interventi di superamento delle barriere architettoniche (art. 1 comma 42 – per il solo anno 2022)
In secondo luogo, in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta e dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute.
La disposizione non si applica alle opere classificate come attività di edilizia libera (tipicamente gli interventi di manutenzione ordinaria) e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per il bonus facciate.
Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica (art. 1 comma 37 lettera a)
Tutte le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica già in vigore sono state prorogate al 31.12.2024.
Detrazioni per interventi di recupero edilizio (art. 1 commi 37 lettera b) n. 1)
Le detrazioni per intervento di recupero edilizio (art. 16-bis Tuir) sono prorogate al 31.12.2024, sempre nella misura del 50% e per un importo massimo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
Bonus mobili (art. 1 comma 37 lettera b) n. 2)
Viene prorogato al 31.12.2024 anche il “bonus mobili”, purché collegato a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa.
La detrazione è pari al 50% della spesa sostenuta nella misura massima di euro 10.000 per l’anno 2022 e di euro 5.000 euro per gli anni 2023 e2024.
Si ricorda che per poter beneficiare dell’agevolazione è necessario che il pagamento dei mobili avvenga con mezzi diversi da contanti o assegni.
Bonus verde (art. 1 comma 38)
Viene prorogata al 31.12.2024 anche la detrazione per gli interventi volti alla sistemazione a verde di aree scoperte private e alla realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e giardini pensili.
La detrazione è pari al 36% su un importo massimo di spesa di euro 5.000 per unità immobiliare.
Bonus facciate (art. 1 comma 39)
Viene prorogata al 31.12.2022 la detrazione relativa alle spese relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificata) ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
Gli interventi agevolati sono esclusivamente quelli effettuati sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
Per l’anno 2022 la detrazione, già del 90%, è ridotta al 60%.
Sospensione degli ammortamenti – Estensione al bilancio 2021 (Articolo 1, comma 711)
Viene esteso anche ai bilanci relativi all’esercizio 2021 il regime derogatorio di cui all’art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito, che ha consentito di sospendere gli ammmortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci relativi all’esercizio 2020.
La sospensione si applica, nell’esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell’esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento.
La stessa sembrerebbe, quindi, preclusa ai soggetti che hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento.
Proroga credito d’imposta beni strumentali (articolo 1, comma 44)
Per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 2023 al 2025 il credito d’imposta è riconosciuto:
- nella misura del 20% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per gli investimenti fino a 10 milioni di euro;
- 5% per la quota di investimenti fino a 20 milioni di euro.
Per gli investimenti in beni immateriali connessi a investimenti 4.0 l’agevolazione viene prorogata al 2025 con riduzione progressiva delle percentuali di credito d’imposta riconosciuto.
Nessuna proroga, invece, per il credito d’imposta per investimenti in beni materiali ed immateriali generici non 4.0. Il beneficio quindi, salvo future ed eventuali modifiche, si fermerà il 31 dicembre 2022 ovvero il 30 giugno 2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31 dicembre 2022.
Cartelle di pagamento – Posticipazione dei termini di pagamento (Articolo 1, comma 913)
Per le cartelle di pagamento notificate dall’1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni.
Proroga delle misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione per gli under 36 (articolo 1, comma 151)
Sono prorogate alcune misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età.
L’agevolazione “Prima casa under 36” è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2022.
L’agevolazione opera per l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte di soggetti under 36, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:
- nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari al- l’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo;
- nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.
Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l’acquisto della “prima casa” dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.
Accesso al fondo di garanzia per la prima casa
È prorogato al 31.12.2022 il termine per presentare le domande per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di soggetti under 36, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’art. 1 della L. 92/2012, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all’80%.
Sospensione dei termini per i professionisti malati o infortunati (art. 1 commi da 927 a 944)
Viene introdotta una nuova disciplina concernente la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Le disposizioni si applicano a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro, e a tutte le malattie ancorché non correlate al lavoro.
Per libero professionista si intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l’obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali.
Le disposizioni si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell’incarico professionale.
In sintesi, in caso di:
- morte
- grave malattia, infortunio, ricovero, intervento chirurgico
- parto prematuro o interruzione di gravidanza
- cure domiciliari sostitutive del ricovero ospedaliero
nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell’evento.
La disposizione si applica se il termine stabilito in favore della pubblica amministrazione ha carattere di perentorietà e se per l’inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.
La sospensione dei termini tributari si applica solo nel caso in cui tra le parti esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare.
Vengono stabilite in dettaglio tutte le procedure e le comunicazioni necessarie per avvalersi della sospensione dei termini e le scadenze della sospensione.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali Saluti
Studio Professionale