Milano, 28 settembre 2022

CIRCOLARE N. 16/2022

TAX CREDIT ENERGIA E GAS

(Art.1 D.L. 144/2022 “Decreto Aiuti-ter”)

Per contrastare il caro energia a favore delle imprese non energivore e non gasivore, l’ultimo decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale mette in campo il Tax Credit energia e gas per i consumi dei mesi di ottobre e novembre.
Requisiti preventivi e misura del credito

  • Il credito sull’energia elettrica sarà pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata, nei mesi di ottobre e novembre 2022, se:
    – L’impresa è in possesso di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kWh;
    – il prezzo della componente energetica acquistata nel terzo trimestre 2022 (al netto dei costi di trasporto e delle
    imposte) è in media aumentato più del 30% per kWh rispetto allo stesso periodo 2019.
  • Il credito per l’acquisto di gas sarà pari al 40% della spesa sostenuta per il gas consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
    Per coloro che hanno mantenuto lo stesso fornitore di energia elettrica o gas dal 2019, è possibile richiedere allo stesso il calcolo del contributo spettante entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta.

Modalità di utilizzo
Entro il 16 febbraio 2023, I beneficiari del tax credit, a pena di decadenza del diritto alla fruizione dello stesso, dovranno inviare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione con l’importo del credito maturato. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con un futuro provvedimento.
Il credito potrà quindi essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24 entro il 31 marzo 2023 oppure potrà essere ceduto per intero secondo modalità operative ancora da definire.
I Tax credit energia e gas non concorrono ai limiti delle compensazioni e per importi superiori a 5.000€ non è necessaria l’apposizione del visto di conformità inoltre sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto.

Cordiali saluti

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