Milano, 10 novembre 2022
CIRCOLARE N. 18/2022
Omaggi ai clienti
In occasione delle festività natalizie riepiloghiamo di seguito il trattamento fiscale degli omaggi a clienti.
- Omaggi di beni non oggetto dell’attività propria dell’impresa
Tipologia omaggio | Imposte Dirette | Iva |
Beni di valore unitario fino a € 50 (al lordo dell’Iva) | Spese per omaggi interamente deducibili | Acquisto: Iva detraibile art.19- bis, lett. h). D.P.R. 633/1972
Cessione: fuori campo art. 2 co. 2, n. 4), D.P.R. 633/1972 |
Beni di valore unitario superiore
a € 50 |
Spese di rappresentanza deducibili secondo limiti percentuali calcolati sul volume dei ricavi (*) | Acquisto: Iva indetraibile Cessione: fuori campo art. 2 co. 2, n. 4), D.P.R. 633/1972 |
(*) Ai fini reddituali le spese di rappresentanza sono deducibili secondo i seguenti limiti:
Ricavi/Proventi gestione caratteristica | Importo max. deducibile | Limite di spesa deducibile |
Fino a € 10 milioni | 1,5% | 150.000 |
Per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni | 0,6% | 150.000+240.000 |
Per la parte eccedente € 50 milioni | 0,4% | 390.000 + 0,4% dell’eccedenza |
- Omaggi di beni oggetto dell’attività propria dell’impresa
Le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa devono essere assoggettate ad imposta, tenendo presente che:
- al momento dell’acquisto viene operata la detrazione dell’imposta;
- la base imponibile è determinata dal costo di acquisto dei beni;
- la rivalsa dell’Iva non è obbligatoria;
- l’aliquota Iva da applicare è quella propria dei beni.
Per le cessioni gratuite con rivalsa Iva (il cliente è debitore dell’Iva):
- emissione di fattura al cliente con causale “cessione gratuita con rivalsa dell’Iva”
- nel campo “tipo documento” della fattura elettronica dovrà essere indicato TD01;
- indicazione del bene da omaggiare secondo le normali procedure (inserimento di quantità, prezzo, aliquota Iva e Iva);
- aggiunta di una seconda riga riportando l’imponibile del bene come nella riga precedente, ma con segno negativo, e “codice natura” N2.2.
- il totale della fattura deve risultare pari alla sola Iva.
Per le cessioni gratuite senza rivalsa Iva (il cliente non è debitore dell’Iva) utilizzando una delle seguenti due procedure:
- emissione di autofattura, da annotarsi sul solo registro Iva vendite entro i normali termini per ciascuna cessione, o globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese, con l’indicazione del costo di acquisto dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta, e dell’annotazione che trattasi di “autofattura per omaggi”;
Nel campo “tipo documento” della fattura elettronica dovrà essere indicato TD27
- annotazione su apposito “registro degli omaggi” dell’ammontare globale dei costi di acquisto dei beni ceduti gratuitamente, riferito alle cessioni effettuate in ciascun giorno e della relativa Iva dovuta, distinta per aliquota.
Per le cessioni gratuite senza rivalsa Iva, l’Iva non addebitata in rivalsa costituisce un costo ed è indeducibile ai fini delle imposte dirette
Beni che rientrano nell’attivita’ propria dell’impresa | ||
Tipologia | Imposte Dirette | Iva |
Beni con valore di mercato(**) fino a € 50 (al lordo dell’Iva) | Costo d’acquisto o di produzione dell’omaggio interamente deducibile | Acquisto: Iva detraibile (C.M. 16.7.1998, n. 188/E)
Cessione: imponibile, senza obbligo di rivalsa |
Beni con valore di mercato superiore a € 50 | Costo d’acquisto o di produzione dell’omaggio deducibile secondo i limiti delle spese di rappresentanza | Come sopra |
(**) prezzo a cui è scambiato sul mercato il bene oggetto dell’attività.
- Omaggi a clienti – per professionisti e lavoratori autonomi
Il costo degli omaggi è deducibile, a titolo di spesa di rappresentanza, a prescindere dal valore unitario, nel limite del’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
L’Iva all’acquisto è indetraibile e la cessione è fuori campo art. 2 co. 2, n. 4), D.P.R. 633/1972.
- Omaggi a clienti – per soggetti in regime forfetario
Il tema della deducibilità degli omaggi non assume alcun rilievo poiché le spese eventualmente sostenute non sono deducibili.
Cordiali Saluti
Studio Professionale