Milano, 10 novembre 2022

CIRCOLARE N. 18/2022

Omaggi ai clienti

In occasione delle festività natalizie riepiloghiamo di seguito il trattamento fiscale degli omaggi a clienti.

  • Omaggi di beni non oggetto dell’attività propria dell’impresa
Tipologia omaggio Imposte Dirette Iva
Beni di valore unitario fino a € 50 (al lordo dell’Iva) Spese per omaggi interamente deducibili Acquisto: Iva detraibile art.19- bis, lett. h). D.P.R. 633/1972

Cessione: fuori campo art. 2 co. 2, n. 4), D.P.R. 633/1972

Beni di valore unitario superiore

a € 50

Spese di rappresentanza deducibili secondo limiti percentuali calcolati sul volume dei ricavi (*) Acquisto: Iva indetraibile Cessione: fuori campo art. 2 co. 2, n. 4), D.P.R. 633/1972

 

(*) Ai fini reddituali le spese di rappresentanza sono deducibili secondo i seguenti limiti:

Ricavi/Proventi gestione caratteristica Importo max. deducibile Limite di spesa deducibile
Fino a € 10 milioni 1,5% 150.000
Per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni 0,6% 150.000+240.000
Per la parte eccedente € 50 milioni 0,4% 390.000 + 0,4% dell’eccedenza
  • Omaggi di beni oggetto dell’attività propria dell’impresa

 Le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa devono essere assoggettate ad imposta, tenendo presente che:

  • al momento dell’acquisto viene operata la detrazione dell’imposta;
  • la base imponibile è determinata dal costo di acquisto dei beni;
  • la rivalsa dell’Iva non è obbligatoria;
  • l’aliquota Iva da applicare è quella propria dei beni.

Per le cessioni gratuite con rivalsa Iva (il cliente è debitore dell’Iva):

  • emissione di fattura al cliente con causale “cessione gratuita con rivalsa dell’Iva”
  • nel campo “tipo documento” della fattura elettronica dovrà essere indicato TD01;
  • indicazione del bene da omaggiare secondo le normali procedure (inserimento di quantità, prezzo, aliquota Iva e Iva);
  • aggiunta di una seconda riga riportando l’imponibile del bene come nella riga precedente, ma con segno negativo, e “codice natura” N2.2.
  • il totale della fattura deve risultare pari alla sola Iva.

Per le cessioni gratuite senza rivalsa Iva (il cliente non è debitore dell’Iva) utilizzando una delle seguenti due procedure:

  1. emissione di autofattura, da annotarsi sul solo registro Iva vendite entro i normali termini per ciascuna cessione, o globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese, con l’indicazione del costo di acquisto dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta, e dell’annotazione che trattasi di “autofattura per omaggi”;

Nel campo “tipo documento” della fattura elettronica dovrà essere indicato TD27

  1. annotazione su apposito “registro degli omaggi” dell’ammontare globale dei costi di acquisto dei beni ceduti gratuitamente, riferito alle cessioni effettuate in ciascun giorno e della relativa Iva dovuta, distinta per aliquota.

Per le cessioni gratuite senza rivalsa Iva, l’Iva non addebitata in rivalsa costituisce un costo ed è indeducibile ai fini delle imposte dirette

Beni che rientrano nell’attivita’ propria dell’impresa
Tipologia Imposte Dirette Iva
Beni con valore di mercato(**)  fino a € 50 (al lordo dell’Iva) Costo d’acquisto o di produzione dell’omaggio interamente deducibile Acquisto: Iva detraibile (C.M. 16.7.1998, n. 188/E)

Cessione: imponibile, senza obbligo di rivalsa

Beni con valore di mercato superiore a € 50 Costo d’acquisto o di produzione dell’omaggio deducibile secondo i limiti delle spese di rappresentanza Come sopra

(**) prezzo a cui è scambiato sul mercato il bene oggetto dell’attività.

  • Omaggi a clienti – per professionisti e lavoratori autonomi

Il costo degli omaggi è deducibile, a titolo di spesa di rappresentanza, a prescindere dal valore unitario, nel limite del’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

L’Iva all’acquisto è indetraibile e la cessione è fuori campo art. 2 co. 2, n. 4), D.P.R. 633/1972.

  • Omaggi a clienti – per soggetti in regime forfetario

Il tema della deducibilità degli omaggi non assume alcun rilievo poiché le spese eventualmente sostenute non sono deducibili.

Cordiali Saluti

Studio Professionale