Milano, 20 Dicembre 2021

CIRCOLARE N. 13/2021

Omaggi ai clienti

In occasione delle festività natalizie riepiloghiamo di seguito il trattamento fiscale degli omaggi a clienti ricordando che, in linea generale, tali oneri rientrano tra le c.d. “spese di rappresentanza”.

  • Omaggi di beni non oggetto dell’attività propria dell’impresa

 Ai fini reddituali tali oneri sono deducibili secondo i seguenti limiti:

IMPOSTE DIRETTE
Ricavi/Proventi gestione caratteristica Importo max. deducibile Limite di spesa deducibile
Fino a € 10 milioni 1,5% 150.000
IMPRESA(*) Per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni 0,6% 150.000+240.000
  Per la parte eccedente € 50 milioni 0,4% 390.000 + 0,4% dell’eccedenza

(*) Per i soggetti esercenti attività d’impresa gli omaggi sono deducibili interamente se il valore unitario non supera i € 50, nel caso contrario bisogna verificare i requisiti di inerenza e congruità.

LAVORATORE Nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal
AUTONOMO valore unitario.

Ai fini IVA la detraibilità è ammessa se il bene è di costo unitario non superiore a € 50, in particolare:

  • Per i beni di costo unitario < a € 50 l’iva assolta all’acquisto è detraibile e la cessione gratuita è fuori campo IVA;
  • Per i beni di costo unitario > a € 50 l’iva assolta all’acquisto è indetraibile e la cessione gratuita è fuori campo IVA.
  • Omaggi di beni oggetto dell’attività propria dell’impresa

 Ai fini reddituali tali oneri rientrano tra le spese di rappresentanza, pertanto si applicando le stesse regole per gli omaggi di beni non oggetto dell’attività.

Ai fini IVA la cessione gratuita è imponibile (salvo la scelta di non detrarre l’IVA sull’acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita).

La base imponibile deve essere determinata in misura pari al prezzo d’acquisto o al prezzo di costo dei beni.

La rivalsa non è obbligatoria, ciò significa che l’impresa potrà evitare di chiedere il pagamento dell’IVA al destinatario dell’omaggi, facendosene carico direttamente attraverso emissione di autofattura da annotare sul registro IVA delle vendite.

Cordiali Saluti

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