Milano, 21 gennaio 2020
Decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020
(D.L. 124/2019 convertito dalla L. 157/2019, pubblicata sulla G.U n. 301 del 24.12.2019)
L. 160/2019 – Legge di bilancio 2020
(S.O. n. 45 della G.U. 30.12.2019 n. 304)
Si riportano in sintesi le principali novità in materia fiscale introdotte dal decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020.
Contrasto alle indebite compensazioni (art. 3)
La compensazione del credito IVA, IRPEF, IRES, imposte sostitutive e IRAP per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.
Tutti gli altri crediti d’imposta, e in particolare tutti i crediti che transitano dal quadro RU, non necessitano della preventiva presentazione della dichiarazione.
Le compensazioni verticali non concorrono al raggiungimento del limite dei 5 mila euro e pertanto, ad esempio, il credito Ires risultante dalla dichiarazione, qualunque sia l’importo, potrà sempre essere utilizzato per il pagamento degli acconti Ires anche prima della presentazione della dichiarazione.
Tutti contribuenti (quindi anche i soggetti privati non titolari di partita Iva) che intendono effettuare nei Modd. F24 le compensazioni delle suddette imposte, o dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate anche se il saldo da versare è diverso da zero. Si ricorda che i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate possono essere utilizzati solo se si è in possesso del codice Pin per accedere ai servizi telematici di Fisconline. Senza Pin non potrà più essere effettuata alcuna compensazione.
La nuova disciplina si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 (con riferimento ai crediti maturati nei modelli dichiarativi presentati nel 2020).
L’Agenzia delle entrate può sospendere per un periodo massimo di 30 giorni l’esecuzione di Modelli F24 contenenti compensazioni che presentano profili di rischio. Qualora i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento irrogando sanzione pari al 5%, per importi fino a 5 mila euro, e a 250 euro per importi superiori.
Le nuove sanzioni sono applicabili ai Modelli F24 presentati a decorrere dal mese di marzo 2020.
Estensione del ravvedimento operoso (art 10-bis)
Viene estesa a tutti i comparti impositivi la possibilità di eseguire il ravvedimento operoso senza limitazioni temporali, entro, quindi, i termini di decadenza per la notifica dell’atto impositivo.
Ciò vale, in particolar modo, per i tributi locali e per tutte le entrate che hanno natura tributaria. Rimane fermo che, per i tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle Entrate, ad esempio INPS, il ravvedimento operoso rimane inibito.
Utilizzo dei dati delle fatture elettroniche (art. 14)
Viene previsto che i file delle fatture elettroniche trasmessi attraverso il Sistema di interscambio vengano memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
- a) dalla Guardia di finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria
- b) dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.
Esterometro (art.16 comma 1-bis)
La trasmissione dell’esterometro diventa trimestrale. Tale trasmissione sarà da effettuarsi entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Ricordiamo che per l’esterometro di novembre 2019 l’invio può essere effettuato entro il 31 gennaio 2020.
Limite all’utilizzo del contante (art. 18)
Viene prevista la soglia di 2.000 euro per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Viene modificato anche l’importo delle sanzioni il cui minimo edittale si riduce a 2.000 euro. Dal 1° gennaio 2022, la predetta soglia e la predetta sanzione saranno riferite all’importo di 1.000 euro.
Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici (art.22)
A partire dal 1° luglio 2020 agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate e per tutte le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Il credito d’imposta di cui sopra spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.
- Si riportano in sintesi le principali novità introdotte dalla Legge di bilancio 2020 – L. 160/2019.
Nuovi limiti nel regime forfetario (ex. L. 190/2014) – art. 1 co. 691-692 L. 160/2019
Dal 1° gennaio 2020, per accedere al regime forfetario, le spese per il lavoro dipendente sostenute nell’anno precedente devono essere di ammontare non superiore a 20.000 euro lordi.
Resta confermato il limite dei ricavi e compensi a 65.000 euro (è stato abrogato il limite di € 100.000 dal 2020 inizialmente previsto).
Ripristino dell’ACE – art. 1– co. 287
Già dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (ovvero dal 2019 per i soggetti “solari”) viene ripristinata l’ACE senza soluzione di continuità rispetto al 2018 abolendo la Mini-Ires del 2019. All’agevolazione viene applicato il coefficiente di remunerazione del capitale nella misura dell’1,3%.
Rivalutazione dei beni d’impresa – art. 1– co. 696-704
La rivalutazione riguarda i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 e deve essere effettuata nel bilancio dell’esercizio 2019. Viene applicata l’aliquota del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili con possibilità di frazionare il pagamento
Istituzione nuova IMU – art. 1– co. 738-783
La nuova IMU compatta la vecchia IMU e la TASI. Rimane in essere la TARI. Le agevolazioni per l’abitazione principale in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Viene confermata la deducibilità al 50% dell’IMU relativa agli immobili strumentali per il periodo d’imposta 2019 “solare”. Maggiori dettagli verranno forniti con la liquidazione dell’imposta.
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – art. 1– co. 185-197 (in sostituzione della proroga di super e iper-ammortamenti)
Il credito d’imposta “generale” è riconosciuto nella misura del 6% del costo, nel limite massimo di costi pari a 2 milioni di euro, alle imprese e agli esercenti arti e professioni.
Per gli investimenti in beni 4.0 il credito è riconosciuto solo alle imprese nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e 20% per gli investimenti tra 2,5 milioni e 10 milioni.
Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016 (software, sistemi, piattaforme etc.) è riconosciuto nella misura del 15% del costo per un limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.
Sono previsti specifici adempimenti per poter usufruire di tale credito d’imposta.
Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione – art. 1– co. 198-209
Per le attività di ricerca e sviluppo il credito spetta nella misura pari al 12% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 3 milioni di euro.
Per le attività di innovazione tecnologica, il credito è riconosciuto nella misura pari al 6% della relativa base di calcolo o al 10% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% della relativa base di calcolo nel limite di 1,5 milioni di euro.
Credito d’imposta per la formazione 4.0 – art. 1– co. 210-217
Viene prorogato al periodo d’imposta successivo al 31/12 il credito d’imposta introdotto dalla L.205/2017 con modifiche alla relativa disciplina.
Credito d’imposta per le fiere – art. 1– co. 300
Viene prorogato al 2020 il credito d’imposta sulle spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere internazionali, pari al 30% delle spese agevolabili fino ad un massimo di 60.00 euro.
Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici (c.d. “bonus facciate”) – art. 1 co. 219-223
La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi (pulitura e tinteggiatura esterna) sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Per i suddetti interventi la detrazione compete nella misura del 90% senza limite di spesa.
Interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica e detrazione c.d. “bonus mobili” – proroga – art. 1 co. 175-176
Vengono prorogate al 2020.
Cedolare secca – art. 1 co. 6
Viene riportata a regime l’aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato.
Non viene prorogata la cedolare secca del 21% sulle locazioni di immobili commerciali.
Sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA – art. 1 co. 3
Per l’anno 2020 l’aliquota IVA ordinaria è confermata nella misura pari al 22%. La predetta aliquota è aumentata al 25% a decorrere dal 01.01.2021 e al 26.5% dal 01.01.2022.
Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate – art. 1 co. 693-694
Viene riproposta la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti al 1° gennaio 2020. L’imposta sostitutiva dovuta è pari all’11% e può essere versata in tre rate annuali di pari importo, il 30.06.2020, 30.06.2021 e 30.06.2022, applicando sulle rate successive alla prime un interesse del 3% annuo.
Incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari – art. 1 co. 695
Per le plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili e fabbricati, posseduti da meno di 5 anni, da parte di soggetti che non svolgono attività d’impresa è prevista un’aliquota dell’imposta sostituiva pari al 26%.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Studio Professionale
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