Milano, 12 gennaio 2022

CIRCOLARE N. 2/2022

Comunicazione preventiva per lavoro autonomo occasionale

(art. 13 del D.L. 146/2021, convertito con L. 215/2021)

Al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di contratti di lavoro autonomo occasionale, la nuova disposizione prevede che l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori sia soggetto alla preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.

Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Tempistiche:  

Come chiarito nella nota nr. 29, 11/01/2022 – Ispettorato Nazionale del Lavoro:

  • per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio p.v. compreso;
  • per i rapporti avviati dopo l’11 gennaio, e quindi dalla data odierna, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera d’incarico.

Sanzioni:  

In caso di violazione dell’obbligo di preventiva comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Per l’invio delle predette comunicazioni si consiglia di rivolgersi ad un consulente del lavoro.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali Saluti

Studio Professionale