Milano, 10 gennaio 2022

CIRCOLARE N. 1/2022

Nuovo regime per servizi di trasporti internazionali resi da sub-vettori

(articolo 5-septies, DL 146/2021, conv. L. 215/2021)

A partire dal 1° gennaio 2022, potranno beneficiare della non imponibilità IVA solo i servizi di trasporto connessi agli scambi internazionali di beni resi direttamente all’esportatore, al titolare del regime di transito, all’importatore o al destinatario di beni.

Restano esclusi dal beneficio di non imponibilità i servizi delle imprese di trasporto resi a committenti diversi da quelli appena citati (c.d. sub-vettori o subcontraenti).

Con l’attuale formulazione, la non imponibilità dei servizi di trasporto risulta condizionata da due requisiti:

  1. il servizio è “relativo” ad un bene in esportazione o importazione (il corrispettivo è incluso nel valore doganale);
  2. il servizio è reso direttamente all’esportatore o importatore.

            E’ opportuno precisare tuttavia che le nuove disposizioni impattano unicamente i servizi che rilevano territorialmente in Italia, ossia i servizi resi a imprese committenti stabilite in Italia tenuto conto che, come regola generale, il luogo di tassazione per i trasporti di beni in ambito B2B è individuato nel luogo di stabilimento del committente. Di converso, i servizi resi a committenti esteri restano non soggetti ad IVA in Italia.

 

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali Saluti

Studio Professionale