Milano, 14 settembre 2020

CIRCOLARE  19/2020

 Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari

(Art. 57-bis D.L. 50/2017 convertito dalla L. 21.6.2017 n. 96 e successive modifiche)

Il D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) ha ampliato il riconoscimento di un credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa, radio e televisioni effettuati nel 2020.

Possono accedere all’agevolazione i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie:

  • sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, inclusi gli investimenti pubblicitari sul sito web di un’agenzia di stampa, a condizione che la relativa testata giornalistica sia registrata presso il Tribunale civile competente e la testata sia dotata della figura del direttore responsabile;
  • sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Non sono pertanto ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità (come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc…).

Al fine di accedere all’agevolazione i richiedenti devono presentare:

  • la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato, da presentare come prenotazione entro il 30.09.2020;
  • la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti, da presentare dall’1.1.2021 al 31.1.2021.

La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, attraverso apposita procedura nella sezione area riservata “Servizi per” alla voce “comunicare”. Restano valide le domande eventualmente presentate dal 1° al 31 marzo 2020.

Il credito d’imposta è concesso nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati, nei limiti delle risorse disponibili. L’ammontare del credito effettivamente fruibile verrà comunicato con apposito provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso, dopo la presentazione della dichiarazione sostitutiva. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste pervenute si procederà alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale, non rilevando l’ordine temporale di invio dei modelli.

Il credito d’imposta riconosciuto sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo “6900”) a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l’ammontare spettante.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Studio Professionale

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